Legge regionale n. 10 del 13 ottobre 1972  ( Versione vigente )
"Determinazione delle indennità  spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali."
(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta)
1. 
Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:
a) 
indennità di carica;
b) 
indennità di funzione;
c) 
rimborso spese di esercizio del mandato.
2. 
Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012 .
[2]
3. 
È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012 , convertito dalla l. 213/2012.
Art. 1.1[3] 
(Indennità di carica)
1. 
L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili.
2. 
L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.
3. 
L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4. 
L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.
Art. 1.2[4] 
(Indennità di funzione)
1. 
Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:
a) 
al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è determinata in 2.700,00 euro;
b) 
al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 2.000,00 euro;
c) 
ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.600,00 euro;
d) 
ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite, è determinata in 1.200,00 euro;
e) 
ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 800,00 euro.
2. 
L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
3. 
Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.
Art. 1.3[5] 
(Rimborso spese di esercizio del mandato)
1. 
A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.
2. 
Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.
3. 
La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:
a) 
al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
b) 
in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
c) 
quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.
4. 
L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.
Art. 1.4[6] 
(Trattenuta sull'indennità di carica)
1. 
Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato.
2. 
La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 1 bis[7] 
(Assegno in caso di sospensione)
1. 
Per la corresponsione dell'assegno, di cui all' art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, introdotto dall' art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 , come sostituito dall' art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 , la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.
2. 
Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fà luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.
3. 
Al Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante.
Art. 2.[8] 
(...)
Art. 3. 
(Trattamento di missione)
 
Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza.
[9]
 
Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione.
[10]
 
(...)
[11]
3 bis. 
(...)
[12]
3 ter. 
(...)
[13]
3 quater. 
(...)
[14]
 
(...)
[15]
 
(...)
[16]
Art. 4. 
(Finanziamento degli oneri)
 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con, il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.
 
A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2012.

[2] L'art 3 della l.r 16/2012 ha sostituito l'intero art. 1 con entrata in vigore differita dall' art. 23 all'1/1/2013. L'art. 22 della l.r 18/2012 ha aggiunto all'inizio del comma le parole "Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali)." con entrata in vigore il 28/12/2012.

[3] L'articolo 1.1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2012.

[4] L'articolo 1.1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2012.

[5] L'articolo 1.3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 del 2012.

[6] L'articolo 1.4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 del 2012. Il comma 4 dell'art. 12 della l.r.16/2012 dispone l'entrata in vigore di questo articolo a decorre dalla X Legislatura

[7] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.

[8] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.

[9] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2012.

[10] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2012.

[11] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.

[12] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012.

[13] Il comma 3 ter dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012.

[14] Il comma 3 quater dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.

[15] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.

[16] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2012.