Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2000.
[2] Dal 14/08/2003 le percentuali delle indennità di carica previste dall' articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) devono essere aumentate di venti punti secondo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della l.r. 21/2003
[3] Dal 5/01/2011 l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.
[4] Dal 5/01/2011 l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.
[5] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.
[6] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1994.
[7] L'art 4 della l.r. 35/1997 dipone che questo articolo vada interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.
[8] In questo comma dell'articolo 2 le parole "nella misura massima fissata dagli articoli 10 e 15 della legge 17 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) " sono state sostituite dalle parole "nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri)" ad opera dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 69 del 1995.
[9] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 35 del 1997.
[10] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[11] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione