Legge regionale n. 12 del 10 novembre 1972  ( Versione vigente )
"Funzionamento dei Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 16 novembre 1972, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 01.[2] 
(Gruppi consiliari)
1. 
I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte , sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. 
Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).
Art. 1. 
 
Nell'ambito del Consiglio regionale sono costituiti, in conformità alle norme del regolamento del Consiglio, i Gruppi consiliari.
 
Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge.
Art. 2. 
 
A ciascuno dei Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, a carico del bilancio del Consiglio, la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari all'esplicazione delle loro funzioni.
 
(...)
[3]
Art. 2 bis.[4] 
(...)
Art. 3.[5] 
1. 
Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5.000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili.
2. 
L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
3. 
I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17.
4. 
È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.
5. 
Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni.
6. 
Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 4.[6] 
(...)
Art. 5. 
 
All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del bilancio di previsione per l'anno 1972. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
A decorrere dall'anno 1973 all'onere di L. 82.000.000 si provvede con le entrate di cui all' art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con i proventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico del capitolo di spesa iscritto nel Titolo I, Sezione I, Categoria I, del Bilancio della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 novembre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] L'articolo 01 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 del 2012.

[3] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.

[4] L'articolo 2 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.

[5] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2012.

[6] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 del 2012.