Note:
[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014
[2] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.
[3] L'articolo 2 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.
[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 39 del 2006.
[6] L'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 77 del 1980.
[7] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 del 1991.
[8] Nel comma 4 dell'articolo 4 al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 le parole " Entro il 31 gennaio di ogni anno " sono sostituite da " Entro il 15 marzo di ogni anno ", dopo il primo periodo viene aggiunto il seguente "La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE )", al terzo periodo le parole " entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura " sono sostituite dalle seguenti " entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura " e al quarto periodo dopo le parole " sono definite " sono aggiunte le seguenti " le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché " ad opera dall'articolo 3 della legge regionale 12 del 2012.
[9] Il comma 4 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2012.