Note:
[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014
[2] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.
[3] L'articolo 2 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.
[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 39 del 2006.
[6] L'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 77 del 1980.
[7] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 del 1991.
[8] In questo comma dell'articolo 4 è stato aggiunto il periodo "Analoga nota riepilogativa dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura. " ad opera dael comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 del 2005.