Legge regionale n. 12 del 10 novembre 1972  ( Versione vigente )
"Funzionamento dei Gruppi consiliari."[1]
(B.U. 16 novembre 1972, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Nell'ambito del Consiglio regionale sono costituiti, in conformità alle norme del regolamento del Consiglio, i Gruppi consiliari.
 
Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge.
Art. 2. 
 
A ciascuno dei Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, a carico del bilancio del Consiglio, la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari all'esplicazione delle loro funzioni.
 
(...)
[2]
Art. 2 bis.[3] 
(...)
Art. 3.[4] 
1. 
Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:
a) 
una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica così definita:
 
-lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere;
 
-lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 6 Consiglieri;
 
-lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri;
 
- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri;
b) 
una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.
2. 
Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera b). E' pertanto abrogato l' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche).
3. 
Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4, dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge.
Art. 4.[5] 
 
Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.
 
A tal fine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3.
 
In particolare sono a carico di detto fondo:
[6]
 
- le spese per l'acquisto di libri e riviste;
 
- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;
 
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall' art. 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).
[7]
 
La disposizione di cui al comma precedente si applica a far tempo dal l° gennaio 1981.
 
Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 5. 
 
All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del bilancio di previsione per l'anno 1972. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
A decorrere dall'anno 1973 all'onere di L. 82.000.000 si provvede con le entrate di cui all' art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con i proventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico del capitolo di spesa iscritto nel Titolo I, Sezione I, Categoria I, del Bilancio della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 novembre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014

[2] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.

[3] L'articolo 2 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.

[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 50 del 2000.

[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 77 del 1980.

[6] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 del 1991.

[7] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 1994.