Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'ambito del Consiglio regionale sono costituiti, in conformità alle norme del regolamento del Consiglio, i Gruppi consiliari.
Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge.
Art. 2.
A ciascuno dei Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, a carico del bilancio del Consiglio, la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari all'esplicazione delle loro funzioni.
Art. 3.[2]
Per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio, contributi mensili rappresentanti:
a)
da una quota fissa di L 500.000 per ciascun gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica;
b)
da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo.
Art. 4.
Ogni Gruppo provvede autonomamente, in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese inerenti il proprio funzionamento, ivi compresi gli oneri per il personale e per eventuali collaborazioni.
Art. 5.
All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del bilancio di previsione per l'anno 1972. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
A decorrere dall'anno 1973 all'onere di L. 82.000.000 si provvede con le entrate di cui all'
art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, e con i proventi di cui alla
legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1
, a carico del capitolo di spesa iscritto nel Titolo I, Sezione I, Categoria I, del Bilancio della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 novembre 1972
Calleri Di Sala
Note:
[1] Le modifiche contenute nella l.r. 4/2014 entrano in vigore con l'inizio della X Legislatura il 30/06/2014
[2] L'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 33 del 1977.