Legge regionale n. 10 del 13 ottobre 1972  ( Versione vigente )
"Determinazione delle indennità  spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali."
(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1][2] 
(Indennità  di carica)
1. 
L'indennità di carica spettante ai sensi dell' articolo 18 dello Statuto , ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
[3]
2. 
Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali l'indennità di carica spettante:
[4]
a) 
al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
b) 
al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
c) 
agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
d) 
ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
e) 
ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all' articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
f) 
ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.
2 bis. 
Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.
[5]
3. 
L'indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.
4. 
Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.
5. 
Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.
Art. 1 bis[6] 
(Assegno in caso di sospensione)
1. 
Per la corresponsione dell'assegno, di cui all' art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, introdotto dall' art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 , come sostituito dall' art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 , la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.
2. 
Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fà luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.
3. 
Al Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante.
Art. 2.[7][8] 
(Rimborsi delle spese)
1. 
Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni, di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo 'd' , definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.. I Consiglieri con residenza nel comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonchè quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell' art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti
[9]
2. 
Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente
[10]
2 bis. 
Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.
[11]
2 ter. 
Il comma 2 bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
[12]
3. 
Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione.
[13]
3 bis. 
Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere.
[14]
3 ter. 
Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
[15]
3 quater. 
Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale.
[16]
3 quinquies. 
L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3 ter.
[17]
Art. 3. 
(Trattamento di missione)
 
Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità  di missione di cui al quarto comma del presente articolo.
 
Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità  di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.
 
Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di sette annuali. Il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di sette viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno.
[18]
3 bis. 
(...)
[19]
3 ter. 
(...)
[20]
3 quater. 
Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato.
[21]
 
L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977. L'indennità  è aumentata del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale. L'indennità  di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
[22]
 
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della Legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
[23]
Art. 4. 
(Finanziamento degli oneri)
 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con, il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.
 
A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2000.

[2] Dal 14/08/2003 le percentuali delle indennità di carica previste dall' articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) devono essere aumentate di venti punti secondo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della l.r. 21/2003

[3] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 del 2011.

[4] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 del 2011.

[5] Il comma 2 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 del 2011.

[6] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.

[7] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1994.

[8] L'art 4 della l.r. 35/1997 dipone che questo articolo vada interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.

[9] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "una indennità di presenza, nella misura" sono state sostituite dalle parole "una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni, " e le parole "un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico medio" sono state sostituite dalle parole "un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio " ad opera dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.

[10] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "il domicilio ed il capoluogo della Regione" sono state sostituite dalle parole "la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano." ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2006.

[11] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2012.

[12] Il comma 2 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2012.

[13] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2012.

[14] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.

[15] Il comma 3 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.

[16] Il comma 3 quater dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.

[17] Il comma 3 quinquies dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.

[18] Nel comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole " limite massimo di " la parola " undici " è sostituita dalla parola " sette " e, al secondo periodo, dopo le parole " dall'equivalente di " la parola " undici " è sostituita dalla parola " sette " ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012. Inoltre ad opera del comma successivo dopo le parole " annuali " sono soppresse le parole da " e dal luogo " fino alle parole " viaggi annuali " e, al secondo periodo dopo le parole " ritorno Torino - Roma " sono soppresse le parole da " e l'equivalente di " fino alle parole " compagnie di bandiera ".

[19] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012.

[20] Il comma 3 ter dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012.

[21] Il comma 3 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2001.

[22] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.

[23] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione