Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2000.
[2] Dal 14/08/2003 le percentuali delle indennità di carica previste dall' articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) devono essere aumentate di venti punti secondo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della l.r. 21/2003
[3] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 del 2011.
[4] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 del 2011.
[5] Il comma 2 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25 del 2011.
[6] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.
[7] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1994.
[8] L'art 4 della l.r. 35/1997 dipone che questo articolo vada interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "una indennità di presenza, nella misura" sono state sostituite dalle parole "una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni, " e le parole "un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico medio" sono state sostituite dalle parole "un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio " ad opera dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.
[10] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "il domicilio ed il capoluogo della Regione" sono state sostituite dalle parole "la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano." ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2006.
[11] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2012.
[12] Il comma 2 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2012.
[13] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 2012.
[14] Il comma 3 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.
[15] Il comma 3 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.
[16] Il comma 3 quater dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.
[17] Il comma 3 quinquies dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2010.
[18] Nel comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole " limite massimo di " la parola " undici " è sostituita dalla parola " sette " e, al secondo periodo, dopo le parole " dall'equivalente di " la parola " undici " è sostituita dalla parola " sette " ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012. Inoltre ad opera del comma successivo dopo le parole " annuali " sono soppresse le parole da " e dal luogo " fino alle parole " viaggi annuali " e, al secondo periodo dopo le parole " ritorno Torino - Roma " sono soppresse le parole da " e l'equivalente di " fino alle parole " compagnie di bandiera ".
[19] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012.
[20] Il comma 3 ter dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 2012.
[21] Il comma 3 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2001.
[22] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[23] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione