Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2000.
[2] Dal 14/08/2003 le percentuali delle indennità di carica previste dall' articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) devono essere aumentate di venti punti secondo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della l.r. 21/2003
[3] Dal 5/01/2011 l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.
[4] Dal 5/01/2011 l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.
[5] Nella lettera e del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "al Presidente della Giunta delle elezioni" sono state aggiunte le parole "al Presidente della Commissione per il Regolamento interno" ad opera dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 50 del 2000.
[6] Nella lettera f del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni" sono state aggiunte le parole "al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno" ad opera dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 50 del 2000.
[7] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.
[8] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1994.
[9] L'art 4 della l.r. 35/1997 dipone che questo articolo vada interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.
[10] Nel comma 1 dell'articolo 2 la parola "domicilio" è stata sostituita dalla parola "residenza" ad opera dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2006.
[11] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "il domicilio ed il capoluogo della Regione" sono state sostituite dalle parole "la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano." ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2006.
[12] Nel comma 3 dell'articolo 2 le parole "gli organismi istituzionali per le cui riunioni " sono state sostituite dalle parole "le riunioni e le attività istituzionali per le quali " ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 2001.
[13] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole " dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea " sono state sostituite dalle parole "al luogo di residenza in localita' dell'Unione Europea", le parole "nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non puo' superare l'equivalente di" sono state sostituite sostituite dalle parole " il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non puo' superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di ", le parole "il rimborso e' corrisposto nella misura e modalita' prevista dall' articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione)" sono state sostituite sostituite dalle parole "spettano altresi' l'indennita' chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere e' riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2001.
[14] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2001.
[15] Il comma 3 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2001.
[16] Il comma 3 quater dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2001.
[17] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[18] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione