Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 2000.
[2] Dal 14/08/2003 le percentuali delle indennità di carica previste dall' articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) devono essere aumentate di venti punti secondo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 della l.r. 21/2003
[3] Dal 5/01/2011 l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.
[4] Dal 5/01/2011 l'indennità di carica così come determinata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) è ridotta di un importo pari al 10 per cento della stessa.
[5] Nella lettera e del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "al Presidente della Giunta delle elezioni" sono state aggiunte le parole "al Presidente della Commissione per il Regolamento interno" ad opera dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 50 del 2000.
[6] Nella lettera f del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni" sono state aggiunte le parole "al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno" ad opera dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 50 del 2000.
[7] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.
[8] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1994.
[9] L'art 4 della l.r. 35/1997 dipone che questo articolo vada interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.
[10] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono state sostituite dalle parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo 'd', definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I. " mentre le parole "I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino" sono state sostituite dalle parole "I Consiglieri con domicilio nel comune sede della riunione di carattere istituzionale" ad opera dei primi due commi dell'art. 2 della legge regionale 50 del 2000.
[11] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono state sostituite dalle parole "quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente" ad opera dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 50 del 2000.
[12] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 35 del 1997.
[13] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[14] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione