Legge regionale n. 10 del 13 ottobre 1972  ( Versione vigente )
"Determinazione delle indennità  spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali."
(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Indennità  di carica)
 
L'indennità di carica spettante ai sensi dell' art. 12 dello Statuto , ai Consiglieri regionali è determinata a far data dal 1° gennaio 1984 nella misura del 65% dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio Regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
 
Ai componenti il Consiglio Regionale, cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto , viene corrisposto un assegno integrativo mensile in relazione alle funzioni e alle attività svolte, commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:
 
- Presidente della Giunta Regionale e Presidente del Consiglio Regionale 35%;
 
- Vice Presidente della Giunta Regionale 30%;
 
- Assessori Regionali e Vice Presidenti del Consiglio Regionale 20%;
 
- Presidenti di Gruppi consiliari: 15 per cento
[2]
 
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 10%;
 
- Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio Regionale e Presidenti di Commissioni Speciali di cui all' art. 19 dello Statuto regionale 10%;
 
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio Regionale e Vice Presidenti di Commissioni speciali 5%.
 
Ai fini dell'erogazione delle indennità aggiuntive di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta delle elezioni è equiparato ai Presidenti di Commissione permanente, i Vice Presidenti e il Segretario della stessa sono equiparati ai Vice Presidenti di Commissione permanente.
[3]
 
Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.
[4]
 
Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte in dodici rate mensili con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incaricato comunque motivata.
Art. 1 bis[5] 
(Assegno in caso di sospensione)
1. 
Per la corresponsione dell'assegno, di cui all' art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, introdotto dall' art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 , come sostituito dall' art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 , la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.
2. 
Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fà luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.
3. 
Al Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante.
Art. 2.[6][7] 
(Rimborsi delle spese)
1. 
Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una indennità di presenza, nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo di regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino, nonchè quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico.
[8]
2. 
Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati come nel comma 1, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 1500 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super.
3. 
Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono gli organismi istituzionali per le cui riunioni spettano l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1.
Art. 3. 
(Trattamento di missione)
 
Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità  di missione di cui al quarto comma del presente articolo.
 
Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità  di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.
 
Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di undici annuali e dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, fino ad un limite massimo di tre viaggi annuali. Nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e l'equivalente di tre viaggi aerei andata e ritorno Torino-Bruxelles calcolati sulla base delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso è corrisposto nella misura e modalità prevista dall' articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione).
[9]
 
L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977. L'indennità  è aumentata del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale. L'indennità  di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
[10]
 
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della Legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
[11]
Art. 4. 
(Finanziamento degli oneri)
 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con, il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.
 
A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1984.

[2] Questo punto del comma 2 dell'articolo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 84 del 1995.

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 69 del 1995.

[4] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 69 del 1995.

[5] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.

[6] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1994.

[7] L'art 4 della l.r. 35/1997 dipone che questo articolo vada interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.

[8] In questo comma dell'articolo 2 le parole "nella misura massima fissata dagli articoli 10 e 15 della legge 17 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) " sono state sostituite dalle parole "nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri)" ad opera dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 69 del 1995.

[9] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 35 del 1997.

[10] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.

[11] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione