Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1984.
[2] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1994.
[3] L'articolo 2 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 del 1994.
[4] L'art 4 della l.r. 35/1997 dipone che questo articolo vada interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell' articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.
[5] Nel terzo comma dell'articolo 3 le parole "in relazione alla sua appartenenza alle Commissioni legislative permanenti del Consiglio" sono state sostituite dalle parole "in relazione alle attivita' connesse all'esplicazione del mandato consiliare " ad opera dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[6] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[7] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione