Legge regionale n. 1 del 29 dicembre 1971  ( Versione vigente )
"Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte."[1]
(B.U. 29 dicembre 1971, n. 17)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. 
(Istituzione dei tributi)
 
La Regione Piemonte istituisce i seguenti tributi propri, ai sensi dell' articolo 14 della legge 16 maggio 1970 n. 281 :
a) 
imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
b) 
tassa sulle concessioni regionali;
c) 
tassa di circolazione;
d) 
tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Art. 2. 
(Decorrenza)
 
La decorrenza dei tributi di cui al precedente articolo 1 è fissata al 1° gennaio 1972 salvo quanto disposto al successivo articolo 4 relativamente alla determinazione dell'ammontare e all'applicazione dell'imposta regionale di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1.
 
Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 , rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore dei provvedimenti che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell' articolo 117 della Costituzione .
Capo II. 
IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI
Art. 3.[2] 
 
L'Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all' articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , si applica alle concessioni per l'esercizio e la coltivazione delle miniere site nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 4. 
(Ammontare e applicazione dell'imposta)
 
L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile sarà determinato con successiva legge regionale, nell'ambito di cui all' articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 . L'imposta sarà applicata dal l° gennaio 1973.
Art. 5. 
(Riscossione dell'imposta)
 
L'imposta di cui all'articolo 3 della presente legge è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione Piemonte, dagli uffici competenti alla riscossione del canone medesimo.
Capo III. 
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Art. 6. 
(Oggetto delle tasse)
 
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte nell'esercizio delle sue funzioni, in conformità a quanto previsto dall' art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 .
 
L'atto amministrativo emanato da altra Regione, alla quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Piemonte, anche se l'atto medesimo spieghi effetti nel territorio di quest'ultima.
Art. 7. 
(Ammontare della tassa)
 
L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 6 è determinato nella misura del centoventi per cento delle corrispondenti tasse erariali.
Art. 8. 
(Accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse)
 
Ai sensi dell' articolo 3, ultimo comma della legge 16 maggio 1970 n. 281 all'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse di cui all'articolo 6 della presente legge provvedono, per conto della Regione Piemonte, gli Uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.
Capo IV. 
TASSA DI CIRCOLAZIONE
Art. 9. 
(Oggetto della tassa)
 
La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione Piemonte, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione Piemonte.
 
La rinnovazione dell'immatricolazione, in una provincia compresa nel territorio della Regione Piemonte, di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di diversa Regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale il tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.
 
Il trasferimento di residenza in una provincia della Regione Piemonte della persona, alla quale appartiene un veicolo o un autoscafo per il quale non occorra il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale il tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.
Art. 10. 
(Ammontare della tassa)
 
L'ammontare della tassa di cui al precedente articolo 9 è stabilito, per ciascuno dei veicoli e autoscafi di cui al Testo Unico approvato con D.P. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale, ridotta ai sensi dell' articolo 4, penultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
 
Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa regionale di circolazione è commisurato al venticinque per cento della tassa erariale, corrispondentemente ridotta al settantacinque per cento.
Capo V. 
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 11. 
(Oggetto della tassa)
 
La tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Piemonte.
Art. 12. 
(Ammontare delle tasse)
 
L'ammontare delle tasse di cui al precedente articolo 11 è determinato nella misura del 150 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.
Art. 13. 
(Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa)
 
All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge provvedono, per conto della Regione Piemonte, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.
 
A tale scopo, la Regione Piemonte trasmette agli uffici competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
Capo VI. 
NORME COMUNI SULL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI E SUL RELATIVO CONTENZIOSO
Art. 14. 
(Versamento del provento dei tributi regionali)
 
I proventi dei tributi di competenza regionale istituiti con la presente legge saranno versati alla Regione Piemonte con le medesime modalità stabilite per il versamento dei corrispondenti tributi erariali, provinciali e comunali.
Art. 15. 
(Ricorso al Presidente della Giunta regionale)
 
Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale.
 
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa. Il ricorso al Presidente della Giunta Regionale deve essere proposto nei termini di legge.
Art. 16. 
(Sanzioni)
 
Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.
 
Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale.
 
Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.
Art. 17. 
(Rinvio)
 
Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, ove compatibili con la legge statale 16 maggio 1970 n. 281 e con la presente legge regionale, le norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.
 
La Regione Piemonte emanerà norme di attuazione concernenti l'applicazione dei tributi propri.
Art. 18. 
(Entrata in vigore)
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 dicembre 1971 Calleri Di Sala
Calleri Di Sala

Note:

[1] Il primo comma dell'art. 11 della l.r. 13/1980 abroga in modo implicito le disposizioni della presente legge non compatibili con le nuove disposizioni contenute nella l.r. 13/1980 concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali.

[2] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 1975.