Legge regionale 12 aprile 1988, n. 16. Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni. (B.U. 20 aprile 1988, n. 16) Viene ulteriormente prorogata a tutto il 31 gennaio 1990 la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che gia' hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n .42; 2 febbraio 1968, n. 53; 24 maggio 1978, n. 228 e con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11.
Gli utenti che hanno gia' usufruito delle proroghe di cui all'art. 1 della presente legge, qualora intendano proseguire nella utilizzazione delle acque a suo tempo concesse o riconosciute, dovranno, al fine di procedere all'accertamento della persistenza e delle finalita' assentite con l'atto di concessione delle derivazioni ed entro il termine di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di rinnovo, ai sensi degli artt. 28 e 30 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Piemonte.
Si applicano alla proroga di cui alla presente legge, le modalita', prescrizioni e condizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi sopra citate.
Tale domanda deve essere presentata ai Servizi regionali decentrati per le Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competenti per territorio, i quali, alla scadenza provvederanno a verificare se non sussistono ragioni di pubblico generale interesse, ostative alla prosecuzione dell'utenza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.