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Legge regionale n. 70 del 04 settembre 1996

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(B.U. 25 settembre 1996, n. 39)

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Disegno di Legge n. 101 della 6a Legislatura "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " presentato in data 05 gennaio 1996 dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Caccia - Pesca

con procedura d'urgenza

È stato assegnato alla commissione VI in sede referente e alla commissione I in sede consultiva in data 09 gennaio 1996 .

È stato assegnato alla commissione VI in sede referente in data 27 marzo 1996 .

Raccoglie i pdl: 60087, 60111.

Licenziato con MAGGIORANZA in data 26 luglio 1996.

Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 29 luglio 1996.

Il Relatore di maggioranza LIDO RIBA(PARTITO DEMOCRATICO DI SINISTRA (P.D.S.)) ha presentato relazione SCRITTA.

È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 02 agosto 1996 e vistato in data 02 agosto 1996 .

È diventato Legge Regionale 04 settembre 1996 , n.70.

È composto da 61 articoli e da 1 allegato .

Pubblicato in data 25 settembre 1996 sul Bollettino Ufficiale n. 39 ed entrata in vigore in data 25 settembre 1996 secondo quanto previsto dall'articolo 61 .

La legge è Abrogata.

È stata sollevata questione di legittimità IN VIA INCIDENTALE. Il Trib. di To con ordinanza n. 938/2004 dichiara fondata quest. legitt. cost. voci 16,17 tab. A di cui all'art. 54 per contrasto art. 119 Cost.


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