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Legge regionale n. 7 del 12 marzo 2009

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).

(B.U. 19 marzo 2009, n. 11)

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Disegno di Legge n. 598 della 8a Legislatura "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica). " presentato in data 17 febbraio 2009 dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Sport - Tempo libero

È stato assegnato alla commissione POST-OLIMPIADI in sede referente in data 19 febbraio 2009 .

Licenziato all' UNANIMITA' in data 25 febbraio 2009.

Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 02 marzo 2009.

Il Relatore di maggioranza MARCO TRAVAGLINI(Partito Democratico) ha presentato relazione SCRITTA.

È diventato Legge Regionale 12 marzo 2009 , n.7.

È composto da 5 articoli .

Pubblicato in data 19 marzo 2009 sul Bollettino Ufficiale n. 11 ed entrata in vigore in data 19 marzo 2009 secondo quanto previsto dall'articolo 5 .

La legge è Diventato legge regionale.


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