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Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 1991

Proroga termini art. 31 quater, comma 6, art. 36, comma 1 e art. 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte' e successive modificazioni ed integrazioni

(B.U. 27 febbraio 1991, n. 09)

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Disegno di Legge n. 58 della 5a Legislatura "Proroga termini art. 31 quater, comma 6, art. 36, comma 1 e art. 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 'Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte' e successive modificazioni ed integrazioni " presentato in data 12 dicembre 1990 dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Assistenza e sicurezza sociale

È stato assegnato alla commissione IV in sede referente in data 14 dicembre 1990 .

Licenziato con MAGGIORANZA in data 17 dicembre 1990.

Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 17 dicembre 1990.

È stata presentata relazione SCRITTA.

Rinviato in Commissione, ex art. 81 del Regolamento consiliare

È allegato ordine del giorno.

È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 18 gennaio 1991 e vistato in data 18 gennaio 1991 , con osservazioni .

È diventato Legge Regionale 18 febbraio 1991 , n.6.

È composto da 1 articolo .

Pubblicato in data 27 febbraio 1991 sul Bollettino Ufficiale n. 09 ed entrata in vigore in data 14 marzo 1991 .

La legge è Abrogata.


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