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Legge regionale n. 58 del 06 agosto 1996

Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n.72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 '

(B.U. 14 agosto 1996, n. 33)

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Disegno di Legge n. 173 della 6a Legislatura "Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n.72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 ' " presentato in data 14 maggio 1996 dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Enti Locali - Forme associative - Deleghe

con procedura d'urgenza

È stato assegnato alla commissione III in sede referente in data 17 maggio 1996 .

Licenziato con MAGGIORANZA in data 12 luglio 1996.

Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 15 luglio 1996.

I Relatori di maggioranza GIACOMO ROSSI(FEDERALISTI E LIBERAL DEMOCRATICI), GIACOMO ROSSI(FEDERALISTI LIBERAL DEMOCRATICI) hanno presentato relazione SCRITTA.

È allegato ordine del giorno.

È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 18 luglio 1996 e vistato in data 18 luglio 1996 .

È diventato Legge Regionale 06 agosto 1996 , n.58.

È composto da 3 articoli .

Pubblicato in data 14 agosto 1996 sul Bollettino Ufficiale n. 33 ed entrata in vigore in data 14 agosto 1996 secondo quanto previsto dall'articolo 3 .

La legge è Abrogata.


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