Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n.72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 '
(B.U. 14 agosto 1996, n. 33)
Disegno di Legge n. 173 della 6a Legislatura "Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n.72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 ' " presentato in data 14 maggio 1996 dalla GIUNTA REGIONALE.
Tratta la materia Enti Locali - Forme associative - Deleghe.
con procedura d'urgenzaÈ stato assegnato alla commissione III in sede referente in data 17 maggio 1996 .
Licenziato con MAGGIORANZA in data 12 luglio 1996.
Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 15 luglio 1996.
I Relatori di maggioranza GIACOMO ROSSI(FEDERALISTI E LIBERAL DEMOCRATICI), GIACOMO ROSSI(FEDERALISTI LIBERAL DEMOCRATICI) hanno presentato relazione SCRITTA.
È allegato ordine del giorno.
È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 18 luglio 1996 e vistato in data 18 luglio 1996 .
È diventato Legge Regionale 06 agosto 1996 , n.58.
È composto da 3 articoli .
Pubblicato in data 14 agosto 1996 sul Bollettino Ufficiale n. 33 ed entrata in vigore in data 14 agosto 1996 secondo quanto previsto dall'articolo 3 .
La legge è Abrogata.