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Legge regionale n. 26 del 24 marzo 2000

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e dell' art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte" e modifica dell' articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.

(B.U. 29 marzo 2000, n. 13)

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Proposta di Legge n. 677 della 6a Legislatura "Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e dell' art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte" e modifica dell' articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri. " presentata in data 23 febbraio 2000 dai CONSIGLIERI:

Tratta la materia Organizzazione regionale

È stata assegnata alla commissione VIII in sede referente in data 23 febbraio 2000 .

Licenziata all' UNANIMITA' in data 23 febbraio 2000.

Trasmessa al Presidente del Consiglio in data 24 febbraio 2000.

È stata presentata relazione SCRITTA.

È stato trasmesso al Commissario di Governo .

È diventata Legge Regionale 24 marzo 2000 , n.26.

È composta da 3 articoli .

Pubblicata in data 29 marzo 2000 sul Bollettino Ufficiale n. 13 ed entrata in vigore in data 29 marzo 2000 secondo quanto previsto dall'articolo 3 .

La legge è Abrogata.


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