Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e dell' art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte" e modifica dell' articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13)
Proposta di Legge n. 677 della 6a Legislatura "Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e dell' art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 "Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte" e modifica dell' articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri. " presentata in data 23 febbraio 2000 dai CONSIGLIERI:
Tratta la materia Organizzazione regionale.
È stata assegnata alla commissione VIII in sede referente in data 23 febbraio 2000 .
Licenziata all' UNANIMITA' in data 23 febbraio 2000.
Trasmessa al Presidente del Consiglio in data 24 febbraio 2000.
È stata presentata relazione SCRITTA.
È stato trasmesso al Commissario di Governo .
È diventata Legge Regionale 24 marzo 2000 , n.26.
È composta da 3 articoli .
Pubblicata in data 29 marzo 2000 sul Bollettino Ufficiale n. 13 ed entrata in vigore in data 29 marzo 2000 secondo quanto previsto dall'articolo 3 .
La legge è Abrogata.