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Legge regionale n. 2 del 22 gennaio 2001

Esonero dall'applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica' e del tributo di cui all' articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 'Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti' per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali.

(B.U. 26 gennaio 2001, n. 4)

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Disegno di Legge n. 214 della 7a Legislatura "Esonero dall'applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica' e del tributo di cui all' articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 'Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti' per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali. " presentato in data 12 dicembre 2000 dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio

È stato assegnato alla commissione V in sede referente e alla commissione I in sede consultiva in data 12 dicembre 2000 .

Licenziato con MAGGIORANZA in data 19 dicembre 2000.

Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 20 dicembre 2000.

Il Relatore di maggioranza GIULIANO MANOLINO(FORZA ITALIA) ha presentato relazione SCRITTA.

È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 27 dicembre 2000 e vistato in data 27 dicembre 2000 .

È diventato Legge Regionale 22 gennaio 2001 , n.2.

È composto da 2 articoli .

Pubblicato in data 26 gennaio 2001 sul Bollettino Ufficiale n. 4 ed entrata in vigore in data 26 gennaio 2001 secondo quanto previsto dall'articolo 2 .

La legge è Abrogata.


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