Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1°, 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonche' al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di Commercio
(B.U. 26 marzo 1980, n. 13)
Disegno di Legge n. 150 della 2a Legislatura "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1°, 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonche' al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di Commercio " presentato in data dalla GIUNTA REGIONALE.
Tratta la materia Industria - Commercio - Artigianato.
È diventato Legge Regionale 14 marzo 1980 , n.14.
È composto da 5 articoli .
Pubblicato in data 26 marzo 1980 sul Bollettino Ufficiale n. 13 ed entrata in vigore in data 10 aprile 1980 .
La legge è Abrogata.