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Legge regionale n. 14 del 14 marzo 1980

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1°, 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonche' al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di Commercio

(B.U. 26 marzo 1980, n. 13)

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Disegno di Legge n. 150 della 2a Legislatura "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1°, 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonche' al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di Commercio " presentato in data dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Industria - Commercio - Artigianato

È diventato Legge Regionale 14 marzo 1980 , n.14.

È composto da 5 articoli .

Pubblicato in data 26 marzo 1980 sul Bollettino Ufficiale n. 13 ed entrata in vigore in data 10 aprile 1980 .

La legge è Abrogata.


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