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Legge regionale n. 11 del 24 febbraio 1992

Sostituzione dell' art. 2, 3° comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38, recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '

(B.U. 04 marzo 1992, n. 10)

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Disegno di Legge n. 178 della 5a Legislatura "Sostituzione dell' art. 2, 3° comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38, recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato ' " presentato in data 04 settembre 1991 dalla GIUNTA REGIONALE.

Tratta la materia Industria - Commercio - Artigianato

con procedura d'urgenza

È stato assegnato alla commissione III in sede referente in data 20 settembre 1991 .

Licenziato con MAGGIORANZA in data 18 dicembre 1991.

Trasmesso al Presidente del Consiglio in data 19 dicembre 1991.

È stata presentata relazione SCRITTA.

Rinviato in Commissione, ex art. 81 del Regolamento consiliare

È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 24 gennaio 1992 e vistato in data 24 gennaio 1992 .

È diventato Legge Regionale 24 febbraio 1992 , n.11.

È composto da 2 articoli .

Pubblicato in data 04 marzo 1992 sul Bollettino Ufficiale n. 10 ed entrata in vigore in data 05 marzo 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 2 .

La legge è Abrogata.


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