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Legge regionale n. 10 del 14 gennaio 1997

Proroga dei termini di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 relativi alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature

(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3)

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Proposta di Legge n. 262 della 6a Legislatura "Proroga dei termini di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 relativi alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature " presentata in data 16 dicembre 1996 dai CONSIGLIERI:

Tratta la materia Tutela dell"ambiente - Inquinamenti

con procedura d'urgenza

È stata assegnata alla commissione V in sede referente in data 16 dicembre 1996 .

Licenziata con MAGGIORANZA in data 18 dicembre 1996.

Trasmessa al Presidente del Consiglio in data 18 dicembre 1996.

Il Relatore di maggioranza MARIANGELA COTTO(CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI (C.D.U.)) ha presentato relazione SCRITTA.

È allegato ordine del giorno.

È stato trasmesso al Commissario di Governo in data 20 dicembre 1996 e vistato in data 20 dicembre 1996 .

È diventata Legge Regionale 14 gennaio 1997 , n.10.

È composta da 2 articoli .

Pubblicata in data 22 gennaio 1997 sul Bollettino Ufficiale n. 3 ed entrata in vigore in data 23 gennaio 1997 secondo quanto previsto dall'articolo 2 .

La legge è Abrogata.


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