Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone
(B.U. 20 dicembre 1989, n. 51)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
sanzioni amministrative
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale