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Legge regionale n. 74 del 14 dicembre 1989

Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone

(B.U. 20 dicembre 1989, n. 51)

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Indicatori Giuridici

La legge prevede:

l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
sanzioni amministrative
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale


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