Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(B.U. 25 settembre 1996, n. 39)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
sanzioni amministrative
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
riferimento ad atti normativi CE
formula d'urgenza
la legge ha avuto una errata corrige