Disposizioni in materia di protezione civile
(B.U. 17 aprile 2003, n. 16)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia parziale relativa a singole norme
piani o programmi di attuazione
l'emanazione di regolamenti regionali di attuazione
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
informazioni o pareri