Istituzione del Parco naturale della Collina di Superga
(B.U. 27 novembre 1991, n. 48)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
sanzioni amministrative
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
informazioni o pareri