Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale
(B.U. 03 settembre 1997, n. 35)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia parziale relativa a singole norme
iter procedurale
l'emanazione di regolamenti regionali di attuazione
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
formula d'urgenza
informazioni o pareri