Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali
(B.U. 26 ottobre 1994, n. 43)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia parziale relativa a singole norme
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
l'emanazione di regolamenti regionali di attuazione
informazioni o pareri