Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria termale in Piemonte
(B.U. 12 ottobre 1994, n. 41)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
sanzioni amministrative
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia parziale relativa a singole norme
iter procedurale
piani o programmi di attuazione