Istituzione del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza.
(B.U. 11 luglio 1984, n. 28)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia parziale relativa a singole norme
iter procedurale
l'emanazione di regolamenti regionali di attuazione
informazioni o pareri