Norme per l'incentivazione delle iniziative di Enti locali, di Enti ospedalieri e di istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale
(B.U. 27 maggio 1975, n. 21)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
sanzioni amministrative
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
formula d'urgenza
informazioni o pareri