Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada
(B.U. 01 marzo 1995, n. 9)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
sanzioni amministrative
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica