Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.
(B.U. 15 ottobre 2004, n. 41)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia parziale relativa a singole norme
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
riferimento ad atti normativi CE
informazioni o pareri