Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).
(B.U. 24 luglio 2003, n. 30)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia parziale relativa a singole norme
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
formula d'urgenza