Legge generale in materia di opere e lavori pubblici
(B.U. 28 marzo 1984, n. 13)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
l'emanazione di regolamenti regionali di attuazione