Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani
(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
riferimento ad atti normativi CE
informazioni o pareri