Testo unico delle leggi sulla montagna
(B.U. 07 luglio 1999, n. 27)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
informazioni o pareri