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Legge regionale n. 16 del 02 luglio 1999

Testo unico delle leggi sulla montagna

(B.U. 07 luglio 1999, n. 27)

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Indicatori Giuridici

La legge prevede:

l'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
riferimento diretto ad una legge quadro o a leggi statali di disciplina organica
informazioni o pareri


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