Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1°, 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonche' al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di Commercio
(B.U. 26 marzo 1980, n. 13)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura