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Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 1991

Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici

(B.U. 16 gennaio 1991, n. 3)

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Indicatori Giuridici

La legge prevede:

l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia temporanea


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