Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici
(B.U. 16 gennaio 1991, n. 3)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
efficacia temporanea