Istituzione e funzionamento del 'Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione '.
(B.U. 08 gennaio 1997, n. 1)
Indicatori Giuridici
La legge prevede:
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte e commissioni
l'istituzione di organismi consultivi, comitati, consulte, commissioni in cui la Regione designa i propri rappresentanti
la deteminazione di scadenze correlate all'esistenza di una procedura
iter procedurale
piani o programmi di attuazione
la legge ha avuto una errata corrige
informazioni o pareri